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CCLXXXVI–CCCLVIII Agricoltura e selvicultura, tutela dei cavalli, leggi sulla caccia.
Particolarmente dettagliato in 73 leggi è l'elenco di crimini nella conduzione delle attività agricole e forestali. Si andava dall'abbattimento di una recinzione con l'aratro, al furto di un giogo, con multe che andavano dai 2 ai 6 solidi. Se uno subiva delle lesioni a causa di una recinzione mal realizzata veniva punito il costruttore. Se si scavava un fosso era obbligatorio puntellarne le pareti. Altri articoli riguardavano il ritrovamento di miele o di un piccolo falco.
Il gahagium (riserva reale di caccia) era particolarmente protetta dalla legge.
Un gruppo di leggi era specificatamente dedicato all'allevamento ed al commercio di cavalli.
Se qualcuno feriva un cavallo cavandogli un occhio o tagliandogli un orecchio, allora doveva risarcire il proprietario con un cavallo dello stesso valore. Chi tagliava la coda di un cavallo veniva punito con un'ammenda di 6 solidi. Se qualcuno montava un cavallo che non gli apparteneva e lo conduceva senza allontanarsi dal luogo dove lo aveva trovato, questo non era considerato furto ma veniva punito con una multa di 2 solidi. Chi rubava un cavallo doveva restituire una somma pari a 8 volte (athugild) il valore del cavallo e restituire l'animale al legittimo proprietario altrimenti versare una somma pari a 9 volte il suo valore.
Chi trovava un cavallo lo poteva trattenere se il proprietario non si faceva vivo, informandone il giudice (iudex) o altro funzionario governativo, oppure dandone notizia alla comunità riunita davanti alla chiesa.
Molte sono anche le leggi sulla caccia. Fatta eccezione per il gahagium (riserva reale di caccia) era possibile cacciare praticamente dovunque. Chi trovava un animale ferito lo doveva riportare al cacciatore, ottenendone in cambio la spalla destra e sette costole. Chi ometteva di restituire l'animale veniva punito con un'ammenda pari a 6 solidi. Se qualcuno subiva delle lesioni o veniva ucciso da un animale ferito, il cacciatore veniva ritenuto responsabile a meno che avesse già terminato la sua battuta di caccia.
Chi causava un aborto ad una mucca veniva punito con un tremissis (1/3 di solido), causarlo ad una cavalla veniva punito con una multa di 1 solido, ad una schiava con 3 solidi.
Un maniaco che causava danni ad animali o persone non veniva ritenuto responsabile delle sue azioni ma poteva essere ucciso impunemente. I forestieri non potevano far pascolare i propri cavalli sui prati.